4 marzo 2020
Il patrocinio è concesso per iniziative che si svolgono nel territorio comunale; in casi eccezionali, di particolare valenza o nei quali sia palese il legame tra il tema della manifestazione e la città, può essere accordato anche per eventi che hanno luogo al di fuori del perimetro urbano.
La sua concessione non comporta l'assunzione di spese o la concessione di contributi da parte dell’Ente, ulteriori autorizzazioni (es.: occupazione suolo pubblico) o licenze, per il cui ottenimento occorre contattare gli uffici competenti.
Il patrocinio può essere concesso per:
• eventi gratuiti di vario genere, quali ad esempio manifestazioni di promozione culturale e turistica, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri o iniziative sportive. Saranno sottoposte a specifica valutazione le manifestazioni i cui eventuali proventi siano destinati a scopi benefici.
• corsi, seminari, workshop e altre attività similari aperte al pubblico (anche se a numero chiuso), con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio– culturali, per la cui partecipazione non sia previsto alcun tipo di pagamento, neppure in forma indiretta.
A chi può essere concesso il patrocinio
• soggetti istituzioni ed enti pubblici dotati di rappresentatività a livello locale;
• associazioni, locali o extra locali, purché iscritte al relativo Albo oppure Associazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale;
• fondazioni, istituzioni, altri enti (ad esempio i comitati), che diano garanzie di correttezza e validità dell’iniziativa;
• società, di capitale o di persone, limitatamente alle iniziative di cui all’art. 3, nelle quali sia comunque escluso ogni fine di lucro.
La sua concessione non comporta l'assunzione di spese o la concessione di contributi da parte dell’Ente, ulteriori autorizzazioni (es.: occupazione suolo pubblico) o licenze, per il cui ottenimento occorre contattare gli uffici competenti.
Il patrocinio può essere concesso per:
• eventi gratuiti di vario genere, quali ad esempio manifestazioni di promozione culturale e turistica, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri o iniziative sportive. Saranno sottoposte a specifica valutazione le manifestazioni i cui eventuali proventi siano destinati a scopi benefici.
• corsi, seminari, workshop e altre attività similari aperte al pubblico (anche se a numero chiuso), con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio– culturali, per la cui partecipazione non sia previsto alcun tipo di pagamento, neppure in forma indiretta.
A chi può essere concesso il patrocinio
• soggetti istituzioni ed enti pubblici dotati di rappresentatività a livello locale;
• associazioni, locali o extra locali, purché iscritte al relativo Albo oppure Associazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale;
• fondazioni, istituzioni, altri enti (ad esempio i comitati), che diano garanzie di correttezza e validità dell’iniziativa;
• società, di capitale o di persone, limitatamente alle iniziative di cui all’art. 3, nelle quali sia comunque escluso ogni fine di lucro.
Allegati
- a chi è concesso[.pdf 14,39 Kb - 04/03/2020]
- informativa[.pdf 62,81 Kb - 04/03/2020]
- modello richiesta[.pdf 81,5 Kb - 04/03/2020]