9 novembre 2020
Con deliberazione n. 11 del 22/09/2020 sono state approvate le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2020 come segue:
- aliquota prevista per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,60%;
- detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019): 0,10%;
- aliquota prevista per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019): 0,10%;
- aliquota ordinaria prevista per tutti gli altri immobili (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019): 0,95%;
- aliquota fabbricati categoria D: 0,86%,
- aliquota aree edificabili: 1%
- aliquota prevista per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,60%;
- detrazione per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750, della L. n. 160/2019): 0,10%;
- aliquota prevista per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 1, comma 751, della L. n. 160/2019): 0,10%;
- aliquota ordinaria prevista per tutti gli altri immobili (art. 1, comma 754, della L. n. 160/2019): 0,95%;
- aliquota fabbricati categoria D: 0,86%,
- aliquota aree edificabili: 1%
In sede di saldo dell'imposta, dovranno essere adeguati i versamenti effettuati in acconto.